
di Gabriella De Santis
Fiori, fotografie, marmi e chilometri di strade. Sempre più spesso sì, le strade accolgono violentemente vite di donne, uomini, bambini di tutte le età. Le chiamano le “vittime dalla strada”, ma effettivamente sono vittime di un nuovo tipo di carnefici: i distratti, gli assonnati, chi guida superando il limite concesso, chi guida ubriaco, chi guida sotto gli effetti di stupefacenti e chi entrambi. Dopo una frazione di secondo sono gli stessi che riaprono gli occhi, respirano ancora, fuggono. Scenari raccapriccianti, drammatici che entrano nelle case, purtroppo abbastanza frequentemente, attraverso telegiornali, radio, giornali, web e impotenti ed attoniti si ascolta. Dopo anni di petizioni, raccolte firme da parte di svariate associazioni il ddl che introduce il nuovo reato contro chi uccide alla guida è giunto in Senato, dove è stato approvato con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari. Con questo provvedimento vengono introdotti e disciplinati i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Il provvedimento ora passa alla Camera. La novità principale contenuta nel ddl all’esame del Senato è proprio l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
Omicidio stradale
Il nuovo articolo 589-bis del codice penale (omicidio stradale) prevede la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene diminuita da 7 a 10 anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni diciotto”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
Lesioni stradali
Il nuovo articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali) prevede una pena da reclusione da 2 a 4 anni in caso di lesioni personali provocate in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene ridotta da 9 mesi a 2 anni di carcere se il reato viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità; passando con il rosso o circolando contromano; effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossim
ità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Le aggravanti: nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di lesioni a più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni sette”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
Pene accessorie: revoca patente fino a 30 anni
Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali consegue la revoca della patente, anche in caso di richiesta di patteggiamento. In caso di omicidio stradale l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine viene elevato a 30 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente. In caso di lesioni personali stradali l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superio
re a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente.
La proposta iniziale è stata avanzata dall’Associazione Lorenzo Guarnieri, Associazione Gabriele Borgogni, Associazione amici e sostenitori della polizia stradale, Comune di Firenze e Polizia Municipale di Firenze. Naturalmente tra i vari passaggi in Senato e Camera ha subito delle modifiche. I principali punti di discussione si basano sul :
-NOME : da omicidio colposo a omicidio stradale;
-DURATA PENA: da 3-10 anni a 8-18 anni;
-ARRESTO: in flagranza di reato, anziché nessuna misura cautelare;
-REVOCA PATENTE: da temporanea ad “ergastolo della patente”, cioè a vita.
http://www.omicidiostradale.it/ cliccando su questo link è possibile leggere la proposta di legge, informarsi a riguardo e firmarla, affinchè -cosi come invita la suddetta aggregazione di associazioni – Una pena “equa” per il danno provocato e “certa” rappresenti un atto di “prevenzione”, serva da deterrente e renda un minimo di giustizia a chi ha perso la vita per il comportamento criminale di un guidatore che si è messo alla guida non essendo in condizione di farlo. La legge che proponiamo ci aiuterà a salvare vite umane nelle nostre strade e a rendere giustizia a chi sarà colpito ingiustamente.
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