
Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Direttiva Ue sul bail-in. La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. Un documento di Banca d’Italia dello scorso 8 luglio già spiegava cosa cambiava nella gestione delle crisi delle banche. Analizziamo di seguito, nel dettaglio, a cosa andiamo incontro.
La premessa della nuova direttiva europea sta nella considerazione che la crisi finanziaria ha trovato impreparati molti dei Paesi dell’Unione nel gestire nello specifico le crisi bancarie e, al fine di evitare che la crisi di una singola banca potesse propagarsi in modo incontrollato, si sono resi necessari interventi pubblici che da un lato hanno preservato il sistema finanziario, ma dall’altro hanno gravato sui contribuenti.
Con la nuova direttiva sarà dunque più difficile che a pagare il costo delle crisi finanziarie siano gli Stati. Il bail-in (letteralmente “salvataggio interno”) è uno strumento che si attiva qualora l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e che consentirà alle autorità di risoluzione di disporre (qualora ricorrano le condizioni di risoluzione) la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
Sono escluse dall’applicazione del bail-in: depositi fino a 100 mila euro, le passività garantite (inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti), le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito), le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni, le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni, i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. L’autorità di risoluzione può escludere altre categorie di crediti, al ricorrere di determinate condizioni secondo una valutazione da fare caso per caso.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti.
Ciò che cambia radicalmente, con l’entrata in vigore della direttiva europea, è il rapporto tra i clienti e la propria banca. Diventerà importante valutare i rischi di alcune tipologie di investimento e soprattutto quello di considerare la banca un “porto sicuro” dei propri risparmi, poiché quando un istituto finisce in dissesto anche i risparmiatori saranno chiamati a soccorrere il proprio tesoriere.
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