Il Decreto del 20 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile corrente mese, disciplina in pochi articoli le esercitazioni di guida in autostrade, strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B.
Tali disposizioni si applicano alle domande per il conseguimento della patente “B” presentate a decorrere dal 2 maggio 2012 e prevedono che l’aspirante al conseguimento di tale patente debba effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un’autoscuola, con un istruttore abilitato ed autorizzato. Le lezioni sono individuali, ciascuna di esse non può avere durata superiore alle due ore giornaliere.
Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida; al termine delle esercitazioni, l’autoscuola rilascia all’allievo un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto sopraccitato. Tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida.
Al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, che circola in autostrade con carreggiate a tre o piu’ corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all’infuori delle due piu’ vicine al bordo destro della carreggiata.
Nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un’autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’accompagnatore in funzione di istruttore. In caso contrario si applica la sanzione indicata dal codice della strada.
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