di Claudio Santovito
La Corte Europea di Giustizia del Lussemburgo ha stabilito che le compagnie aeree sono obbligate a risarcire i passeggeri di un volo con una o più coincidenze a prescindere se il primo volo ha subìto o meno un ritardo contemplato nei limiti stabiliti dal regolamento UE, cioè di tre ore. La sentenza parla chiaro: “Il fatto che il volo di origine non sia stato ritardato oltre i limiti delle leggi europee non implica l’automatico decadimento del diritto di risarcimento per il passeggero”.
Chris Goater, portavoce dell’International Air Transport Association (IATA), ha sostenuto che la sentenza altro non è che una “missed opportunity”, “un’occasione persa” per raggiungere un equilibrio tra i diritti di risarcimento passeggeri e la capacità offerta dai piccoli vettori nei loro collegamenti europei. In linea con questa dichiarazione l’0pinione di Viktoria Vajnai, portavoce dell’Association of European Airlines, secondo cui “questa è una prova evidente che l’attuale regolamento non è coerente”.
Tale sentenza deriva da una causa intentata ad Air France da una passeggera (Luz-Tereza Folkerts) che aveva acquistato il volo da Brema ad Asunciòn (Paraguay) via Parigi e San Paolo: il primo volo, quello da Brema a Parigi, partì con un ritardo di due ore e trenta minuti (entro il limite delle tre ore) che tuttavia comportò la perdita delle successive coincidenze e l’arrivo a destinazione con ben undici ore di ritardo.
Air France è stata condannata a pagare danni per 600 euro, ma ha intentato un ricorso. La Corte di Giustizia ha sentenziato che tutti i passeggeri cui viene negato l’imbarco o il volo viene cancellato o subisce un ritardo hanno diritto al rimborso, in quanto si concretizza una cospicua perdita di tempo, che presuppone un forte disagio in virtù del possibile danno procurato dall’arrivo a destinazione in ritardo rispetto all’orario schedulato (es: perdita di un appuntamento di lavoro).
I rimborsi previsti vanno calcolati sulla base del ritardo relativo all’ultimo volo prenotato tra quelli in coincidenza (ritardo di tre o più ore nella destinazione finale) e corrisposto sulla base della distanza percorsa (250 per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri, 400 o 600 euro per i voli più lunghi); in caso di voli la cui distanza è superiore a 3500 km e il ritardo inferiore a 4 ore, si applica un’ulteriore riduzione del 50%. Il rimborso potrebbe anche essere minore se il vettore è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali ed inevitabili.
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